Art. 19.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'organizzazione e il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2008 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2009.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

 

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corrispondente riduzione delle previsioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.